CIRCOLARE N. 29
OGGETTO: Fruizione dei permessi per il diritto allo studio – TRIENNIO 2023 – 2025
Si comunica ai destinatari in indirizzo che l’USR Calabria con Nota Prot. N. 25016 del 27/10/2023 ha comunicato che tutto il personale interessato potrà produrre domanda per usufruire dei permessi delle 150 ore entro e non oltre il 15 novembre 2023 così come previsto dall’art. 5 dell’Ipotesi di C.I.R che recita:
“La domanda per la fruizione dei permessi da parte del personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico (il quale è tenuto a verificare la completezza della compilazione effettuata a cura del richiedente), agli Uffici delle Articolazioni Territoriali Provinciali, territorialmente competenti, entro il 15 novembre dell’anno precedente a cui si riferiscono i permessi”.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate presso la Direzione Generale dell’U.S.R. Calabria.
Nella domanda, gli interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:
- nome e cognome, luogo e data di nascita;
- tipologia del corso di studio a cui sono iscritti;
- grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
- l’anzianità di servizio di ruolo e di pre-ruolo per il personale con incarico a tempo indeterminato; per il personale con incarico a tempo determinato, indicazione del numero di anni scolastici valutabili ai fini del riconoscimento dei servizi pre-ruolo, conformemente a quanto previsto dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA;
- l’eventuale costituzione del rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattualmente previsto come obbligatorio.
L’USR Calabria con la Nota Prot. N. 25016 del 27/10/2023 ha fornito, altresì, un modulo di richiesta dei permessi (che viene allegato alla presente circolare) con evidenza che NON verranno prese in considerazione domande presentate a mezzo di moduli difformi da quello fornito.
La richiesta deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico, agli Uffici delle Articolazioni Territoriali Provinciali; le Istituzioni scolastiche trasmetteranno ai citati Uffici provinciali le rispettive domande protocollate tramite posta elettronica certificata.
Si ricorda infine che l’art. 11 comma 5 dell’Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale prevede che:
“È consentita la produzione di domanda anche fuori i termini previsti, per quei corsi banditi successivamente (e/o banditi e per i quali non è ancora conclusa la relativa procedura) e ricadenti tra quelli previsti dall’art. 3, c. 4, del presente articolo, nonché nell’ipotesi di contratti a tempo determinato (annuali o fino al 30 giugno) stipulati entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento”.
agatina giudiceandrea